Riferimenti normativi e agevolazioni fiscali

genova

Locazione: riferimenti normativi

La locazione costituisce il contratto con il quale una parte (detta locatore) si obbliga a permettere a un altro soggetto (conduttore o locatario) l'utilizzo di una cosa per un dato tempo in cambio di un determinato corrispettivo (il “canone”).

In Italia, la disciplina principale dell'istituto della locazione è regolata dagli artt. 1571 - 1654 del codice civile.

La disciplina delle locazioni ad uso abitativo è dettata principalmente dalla legge 431 del 1998 che ha abolito il regime vincolistico in precedenza previsto dalla legge 392 del 1978 conosciuta come "equo canone", che obbligava ad affittare gli immobili ad un canone prestabilito.

In base a tale legge, le locazioni degli immobili a uso abitativo si distinguono in:

  • Contratti a canone concordato, detti anche concertati;
  • Contratti a canone libero.

Nel contratto a “canone libero” le parti stabiliscono senza vincoli l'ammontare del canone ed altre condizioni di locazione, tranne la durata, che deve essere di almeno 4 anni, rinnovabile automaticamente per altri 4, tranne casi particolari, come il subentro del proprietario, la vendita o la ristrutturazione dell'immobile, etc.

Nel contratto "a canone concordato" il corrispettivo è regolato in Accordi Territoriali stipulati tra le Organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini.

Come previsto dal comma 3 art. 2 della L.431/98 “le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, …………… ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette Organizzazioni …………. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle Organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata”.

Il D.M. 30 dicembre 2002, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, specifica quali siano i criteri generali per la realizzazione degli accordi da definire in sede locale per la stipula dei contratti di locazione agevolati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3, della stessa legge.

Nel contratto a canone concordato, quest’ultimo dovrebbe essere inferiore ai prezzi di mercato, per venire incontro alle esigenze di chi non ha redditi elevati. La durata della locazione è di 3 anni più almeno 2 di rinnovo, automatico tranne casi particolari.

 

Per incentivare l’utilizzo dei contratti a canone concordato, introdotti con lo scopo di contenere i prezzi di mercato, il legislatore ha concesso, sia al locatore che all’inquilino, alcuni vantaggi fiscali.

In particolare:

  • Per i proprietari che stipulano un contratto di locazione a canone concordato per alloggi che si trovano in uno dei Comuni ad elevata “tensione abitativa” viene riconosciuta una riduzione dell’imposta di registro dovuta e, ai fini Irpef, un ulteriore abbattimento del 30%, che va ad aggiungersi a quello del 15%, del reddito derivante dalla locazione; per gli immobili di interesse storico o artistico la riduzione di cui tener conto nella determinazione del reddito da assoggettare all’Irpef è pari al 35%. La riduzione dal 15% al 5% della deduzione forfetaria dall'Irpef, entrata in vigore per il periodo d'imposta 2013, ha però contratto i margini di convenienza fiscale per questo tipo di contratto.
  • Per i Comuni erano previste riduzioni dell’ICI sugli immobili locati secondo tale forma contrattuale. Successivamente, con l’IMU, era previsto che i Comuni potessero stabilire aliquote più basse o maggiori detrazioni.
  • Per i locatari per i quali l’immobile preso in affitto costituisce l’abitazione principale, e a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le Organizzazioni della proprietà edilizia e le Organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (Accordi Territoriali), sono previste detrazioni dall’Irpef legate al reddito complessivo.

Per effetto del Decreto del Ministro delle Infrastrutture del 14 luglio 2004, anche nei Comuni dove le Organizzazioni dei Proprietari e degli Inquilini non hanno ancora concluso gli Accordi Territoriali (che in base alla legge 431 del 1998 avrebbero dovuto essere sottoscritti entro il mese di luglio del 1999), è diventato possibile stipulare contratti di locazione con un canone concordato, applicando le condizioni dell’accordo territoriale vigente “nel Comune demograficamente omogeneo di minore distanza territoriale anche situato in altra regione”.

In tal caso, i canoni dei nuovi contratti convenzionati dovranno essere quelli previsti negli accordi dei Comuni vicini, aggiornati:

  • Al 100% della variazione Istat dei prezzi al consumo (più precisamente, della variazione intervenuta tra il mese successivo alla data di stipula dell’accordo territoriale e il mese precedente alla data di sottoscrizione del nuovo contratto), se nel Comune non è stato ancora firmato un accordo;
  • Al costo della vita (75% del successivo incremento Istat), in corso di contratto.

In base all’art 3 del D. Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”, pubblicato in G.U. n. 67 del 23 marzo 2011, a decorrere dall'anno 2011, è stata introdotta la “cedolare secca” sui contratti di locazione.

In base al comma 2 del citato articolo “il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione….” .

Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l’obbligo di comunicarlo preventivamente all’inquilino con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat.

Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21%.

Per i contratti stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8, legge 9 dicembre 1998 n. 431 (a canone concordato) relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, l'aliquota della cedolare secca calcolata sul canone pattuito dalle parti era stata ridotta al 19%.

Tale aliquota è stata ulteriormente ridotta al 15% con la conversione in legge del Decreto IMU (L.124/2013) e ci sono richieste, da parte degli enti locali, di una ulteriore riduzione al 10%.

Tali agevolazioni possono essere applicate nei Comuni ad alta tensione abitativa, elencati nella Delibera CIPE 87 del 13 novembre 2003, pubblicata sulla G.U. 40 del 18 febbraio 2004 e riportati, per la Liguria, nella successiva tabella.

 Elenco dei Comuni della Regione Liguria ad “alta tensione abitativa”

 Tab. 2 – Elenco dei Comuni della Regione Liguria ad “alta tensione abitativa” ai sensi della Delibera CIPE 87 del 13 novembre 2003, pubblicata sulla G.U. 40 del 18 febbraio 2004

 

Nella successiva tabella, di fonte Agenzia delle Entrate, vengono riportate le principali caratteristiche delle varie forme dei contatti di locazione.

 Tabella comparativa

Fig. 3 – Tabella comparativa delle varie tipologie di Contratti di locazione. Fonte: Agenzia delle Entrate

 

Piano Casa Renzi 2014. Cos’è cambiato?

Con l'approvazione del piano casa il governo Renzi ha ridotto l'aliquota della cedolare secca sugli affitti a canone concordato che passa dal 15% al 10%.

Aumentano quindi sensibilmente i vantaggi fiscali, nella maggior parte dei casi, per i proprietari d'immobili che si avvalgono di tale regime di tassazione sostitutiva che fanno prevedere un aumento delle registrazioni dei contratti di locazione.

La consistente riduzione della tassazione prevista dal 2014 per chi opta per la cedolare secca, dovrebbe portare, almeno nell'intenzione del legislatore, a una sostanziale emersione dei "contratti in nero" che andrebbe così a compensare il minor gettito previsto dalla riduzione di aliquota.

In allegato l’analisi dei requisiti per poter accedere al regime della cedolare secca e i casi in cui è conveniente la sua applicazione.

 

 

Per approfondire scarica l’intero fascicolo
Download this file (Aggiornamento2014_ PianoCasaRenzi.pdf)Aggiornamento2014_ PianoCasaRenzi.pdf[Aggiornamento 2014 Piano Casa Renzi]51 kB
Download this file (Report_offerta_Edilizia_Residenziale_Liguria.pdf)Report offerta Edilizia Residenziale Liguria[Report offerta Edilizia Residenziale Liguria]2524 kB
Download this file (Slide_17giugno2014.pdf)Slide 17 giugno 2104[Slide 17 giugno 2104]1965 kB

NOTA! Questo sito utilizza i cookie e tecnologie simili.

Se non si modificano le impostazioni del browser, l'utente accetta. Per saperne di piu'

Approvo

Privacy Policy programmaurbano.it – banner apertura

Per offrire informazioni e servizi nel miglior modo possibile, questo sito utilizza cookie tecnici e analitici.
Per maggiori informazioni sui cookie e su come eventualmente disabilitarli vedi la Privacy Policy.

 

Privacy Policy programmaurbano.it – informativa estesa


Le modalità di gestione per quanto riguarda il trattamento dei dati personali degli utenti che consultano programmaurbano.it sono descritte in questa pagina.
I riferimenti normativi sono l'art. 13 del d.lg. n. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali e la raccomandazione 2/2001 adottata dalle autorità europee per la protezione dei dati personali per individuare alcuni requisiti minimi per la raccolta di dati personali online, e, in particolare, le modalità, i tempi e la natura delle informazioni che i titolari del trattamento devono fornire agli utenti quando questi si collegano a pagine web, indipendentemente dagli scopi del collegamento.

L'informativa riguarda programmaurbano.it e non i siti eventualmente consultati tramite link.

Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è la Regione Liguria, con sede in piazza De Ferrari 1 – 16121 Genova.
Responsabili del trattamento sono i dirigenti delle strutture regionali a cui l'interessato si può rivolgere per richiedere informazioni relative ai dati personali. Incaricati del trattamento sono i funzionari e gli impiegati autorizzati a compiere le operazioni dal titolare o dai responsabili. 

Responsabile del trattamento
Liguria Digitale Scpa è responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, in quanto incaricata della manutenzione tecnologica del sito.

Luogo di trattamento dei dati
Il trattamento dei dati connessi ai servizi web ha luogo nelle sedi di Regione Liguria ed è curato da personale tecnico dell'ufficio incaricato del trattamento.
In caso di necessità, i dati connessi ai servizi possono essere trattati dal personale della società che cura la manutenzione della parte tecnologica del sito, Liguria Digitale Scpa, nelle proprie sedi.

Dati di navigazione
I sistemi informatici e le procedure software preposte al funzionamento dei siti del network di Regione Liguria acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni dati personali la cui trasmissione è implicita nell'uso dei protocolli di comunicazione di internet.
In questa categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli utenti che si connettono al sito, gli indirizzi in notazione URI (Uniform Resource Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre la richiesta al server, la dimensione del file ottenuto in risposta, il codice numerico indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.) e altri parametri relativi al sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.
Questi dati vengono utilizzati al solo fine di controllare il corretto funzionamento dei siti, vengono di norma cancellati quindici giorni dopo l'elaborazione, ma potranno essere conservati per un mese sui server.
I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di ipotetici reati informatici ai danni del sito.

Dati forniti volontariamente dall'utente
L'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta elettronica agli indirizzi indicati su questo sito comporta la successiva acquisizione dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali altri dati personali inseriti nella mail.



 

Cookie
Programmaurbano.it utilizza cookie tecnici per migliorare il servizio. 
In particolare utilizza: cookie di navigazione e di sessione, che garantiscono la normale navigazione e fruizione del sito web; cookie di funzionalità, che permettono all'utente la navigazione in funzione di una serie di criteri selezionati (ad esempio, la lingua).
Per l'installazione di cookie tecnici non è richiesto il preventivo consenso degli utenti, mentre resta fermo l'obbligo di dare l'informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice.

Se si desidera disabilitare una o più tipologie di cookie per questo sito occorre accedere alle impostazioni del browser che si utilizza.

Come disabilitare i cookie
In caso di accettazione dei cookies, successivamente, avrete la possibilità di rifiutarli, modificando le impostazioni del browser utilizzato per navigare.

Su Google Chrome:

Su Firefox:

 

Su Internet Explorer:

Conferimento dei dati
A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l'utente è libero di fornire i dati personali riportati nei moduli di richiesta a Regione Liguria o comunque indicati in contatti con l'ufficio per sollecitare l'invio di materiale informativo o di altre comunicazioni.
Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di ottenere quanto richiesto.

Modalità del trattamento
I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Diritti degli interessati
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica (articolo 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali). Si ha anche il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.
Le richieste vanno rivolte a privacy@regione.liguria.it